82 - Attribuzione statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea


Massima

22 novembre 2005

Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale potere connesso alla posizione di ogni socio.

Motivazione

La recente riforma societaria ha complessivamente valorizzato la partecipazione dei soci alle decisioni sociali. Nella s.p.a., pur affermandosi con chiarezza il principio della responsabilità dei gestori per l'esecuzione delle decisioni, si è perseguito l'obiettivo di semplificare il procedimento assembleare e di agevolare il contributo dei soci alla formazione della volontà sociale, talora anche a costo di sacrificare - per scelte di autonoma statutaria - l'integrale osservanza del principio di collegialità. Nella s.r.l. il rinvio allo statuto nella conformazione del procedimento assembleare (e nella determinazione di ipotesi di sua facoltatività) assume un rilievo ancora maggiore, purché si salvaguardi il diritto all'informazione del socio. In questo quadro sistematico ben si collocano scelte statutarie ispirate all'obiettivo di facilitare la tenuta di riunioni assembleari mediante attribuzione del potere di convocazione al presidente e/o a singoli membri degli organi di amministrazione e controllo: ciò permette di coinvolgere i soci nelle decisioni sociali in modo più tempestivo, più agile e meno costoso (in senso lato), e quindi più confacente all'interesse sociale, potendosi omettere la previa convocazione e riunione dell'organo di amministrazione o di controllo al solo fine di deliberare la convocazione dell'assemblea.

Non vale in contrario osservare che l'attribuzione al singolo componente del potere di convocazione potrebbe esporre la società al pericolo di un troppo frequente (perché non subordinato al volere della maggioranza dell'organo) ricorso alle adunanze assembleari, con conseguente sopportazione di costi evitabili e tanto meno trascurabili quanto più elevato è il numero dei legittimati all'intervento. È sufficiente al riguardo replicare che sono proprio i soci i soggetti che sembrano in condizione di valutare al meglio il bilanciamento tra interesse alla semplificazione e al coinvolgimento nelle decisioni sociali e interesse al risparmio di costi potenzialmente elevati, ove vi fosse un abuso nell'esercizio del potere individuale di convocazione. Tale bilanciamento potrebbe condurre anche a soluzioni di compromesso quale l'attribuzione statutaria del potere a due/tre componenti in via fra loro congiunta (e ciò anche in dipendenza del numero, delle modalità di nomina e delle caratteristiche degli organi di amministrazione e controllo).

Sul piano del diritto positivo v'è da rimarcare, da un lato, che non sembra possibile sottrarre all'organo a cui la legge concede il potere (che talora è dovere) di deliberare sulla convocazione dell'assemblea, sicché il potere individuale eventualmente riconosciuto dallo statuto potrà soltanto aggiungersi (non già sostituirsi) al potere/dovere a competenza collegiale imputabile all'organo; dall'altro, che la conformità all'ordinamento del riconoscimento di un esercizio non collegiale del potere di convocazione trova importanti corrispondenze nella disciplina delle società quotate (artt. 151 e 151-bis T.U.F.: convocazione dell'assemblea da parte di due componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza), cioè proprio là dove - in una astratta considerazione - più "costosa" risulta l'adunanza assembleare e dunque più si avvertirebbe l'interesse a che non vengano convocate riunioni assembleari senza valido motivo (ma naturalmente dell'esercizio del potere individuale di convocazione il componente dell'organo risponde, nell'osservanza dei principi, alla pari dell'esercizio di ogni altro potere inerente alla carica).

Quanto precede, esposto con riferimento alla s.p.a., vale a maggior ragione per la s.r.l., la cui disciplina è esplicita nel rinviare alle scelte statutarie dei soci in tema di convocazione assembleare.

L'ampiezza con cui l'art. 2479-bis, comma 1 cod. civ. rimette la materia alle scelte dei soci - unitamente alla considerazione che nessun ostacolo sembra provenire da altre norme applicabili al tipo s.r.l. - consente di estendere l'attribuibilità del potere di convocazione anche ai soci: sia nel senso che è possibile riconoscere tale potere ad ogni socio in quanto tale, indipendentemente dall'ammontare della propria quota; sia nel senso che è possibile riconoscerlo ad ogni socio che raggiunga una determinata quota (ad es. un terzo del capitale sociale, se ci si vuole mantenere coerenti con quanto disposto dall'art. 2479, comma 4 cod. civ.); sia, ancora, nel senso che è dato configurare il diritto di convocazione assembleare come diritto particolare di un determinato socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, commi 3 e 4 cod. civ. (sull'ammissibilità di diritti particolari del socio non relativi all'amministrazione o agli utili cfr. la massima n. 39).

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