81 - Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali


Massima

22 novembre 2005

In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies cod. civ.) o di trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies cod. civ.), gli amministratori possono essere esonerati, espressamente o anche implicitamente, dall'obbligo di redigere la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione come anche dal deposito della relazione presso la sede sociale con il consenso unanime dei soci, i quali possono altresì rinunciare al termine di deposito della relazione stessa presso la sede sociale.

Motivazione

L'art. 2500-sexies cod. civ. ha introdotto, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione "regressiva"), l'obbligo degli amministratori di "predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione", imponendo altresì che detta relazione debba "restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione", in modo che i soci possano "prenderne visione" ed "ottenerne gratuitamente copia".

La Relazione al d.lgs. 6/2003 precisa che la prescrizione è stata introdot­ta affinché "i soci possano avere piena contezza dell'operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, in modo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere"; sembra inoltre evidente che l'obbligo si connetta alla presa di posizione del legislatore della riforma sulla dibattuta questione dell'adottabilità a maggioranza della delibera di trasformazione regressiva, questione risolta esplicitamente dall'art. 2500-sexies cod. civ. in senso positivo, fermo restando il diritto di recesso per coloro che non abbiano consentito alla delibera stessa.

L'interesse tutelato dall'ordinamento attraverso l'introduzione dell'obbligo di redazione e deposito della relazione illustrativa dell'operazione di trasformazione è quindi esclusivamente quello dei singoli soci in quanto coinvolti in un procedimento che si pone in controtendenza rispetto alla direzione evolutiva, dal tipo più semplice al tipo più complesso, favorita dalla legge, come dimostrato dal fatto che nessuna relazione è imposta nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali.

La conferma che l'interesse tutelato sia esclusivamente quello dei soci rinviene sia dal contenuto della relazione sia dagli obblighi pubblicitari connessi. Dal primo punto di vista, la norma fa riferimento a "motivazioni" ed "effetti" della trasformazione regressiva, elementi di evidente interesse per i soci, implicando la trasformazione un radicale mutamento del regime di responsabilità ed organizzativo della società. Dal secondo punto di vista, l'accesso alla relazione è consentito esclusivamente ai soci attraverso le classiche forme di pubblicità interna (deposito presso la sede sociale e diritto di visionare e ricevere copia del documento) mentre non è prevista nessuna forma di conoscibilità all'esterno.

Tenuto conto di ciò, e cioè del fatto che l'interesse tutelato è esclusivamente quello dei soci, è legittimo che tutti soci (ovvero, più esattamente, tutti gli aventi diritto al voto) rinuncino a ricevere l'informativa imposta dalla norma citata, esonerando gli amministratori dall'obbligo di redigere la relazione illustrativa, ovvero rinuncino al termine di deposito che la legge impone a loro favore per l'esame della relazione. La rinuncia è implicita qualora la delibera venga adottata all'unanimità col voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto.

A simili conclusioni, sia in via interpretativa sia per espressa previsione di legge (art. 2506-ter, comma 4 cod. civ.) si è giunti anche per fattispecie analoghe, quali quelle disciplinate nei procedimenti di fusione e scissione, che impongono all'organo amministrativo la redazione ed il deposito presso la sede sociale di relazioni illustrative a tutela dell'interesse dei soci, ad essere edotti esaustiva-mente circa l'operazione che sono chiamati a deliberare.

L'art. 2500-septies cod. civ. prevede poi l'applicazione alla trasformazione eterogenea da società di capitali dell'intero art. 2500-sexies cod. civ. "in quanto compatibile", sicuramente introducendo anche per tale tipo di trasformazione l'obbligo di redazione della relazione degli amministratori. Non pare peraltro che nella trasformazione eterogenea la relazione assuma una funzione diversa da quella svolta nella trasformazione regressiva, dovendo quindi giungersi alle medesime conclusioni circa la sua rinunciabilità da parte di tutti i soci.

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