7 - Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali


Massima

27 maggio 2011

Fusione di società di persone dalla quale risulti una società di capitali - presupposti per la necessità della redazione della relazione di stima ex art. 2501-sexies, comma 6 e 2343 cod. civ. - casi che ne consentono l'omissione - Relazione di stima e relazione sulla congruità del rapporto di cambio — diversità di funzioni determinante la necessità della prima anche in assenza della seconda — applicazione analogica dell'art. 2500-ter, comma 2, cod. civ. - S.r.l. risultante dalla fusione o incorporante — art. 2343, commi 3 e 4, cod. civ. — non applicabilità - Nomina di più esperti distinti per ciascuna società — redazione e sottoscrizione per la società di persone da parte del solo esperto da essa nominato

I) Nella fusione la redazione della relazione di stima a norma dell'alt 2343, prevista dal comma 6 dell'art. 2501-sexies, è necessaria solamente quando concorrono i seguenti presupposti:
  • che si tratti di fusione, propria o per incorporazione, alla quale partecipi almeno una società di persone ed al contempo la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società di capitali;
  • che il capitale della società incorporante o risultante dalla fusione venga determinato imputando ad esso elementi patrimoniali della società di persone.

II) La relazione di stima non è quindi necessaria: nei casi di fusione c.d. "semplificata" (art. 2505); in tutti i casi in cui non si faccia luogo ad aumento di capitale dell'incorporante; quando il capitale viene aumentato utilizzando elementi del netto patrimoniale già esistenti nel bilancio dell'incorporante, ovvero, nella fusione propria, quando il capitale della nuova società di capitali originata dalla fusione è uguale al capitale o al netto patrimoniale della società di capitali partecipante alla fusione.

III) La relazione di stima del patrimonio della società di persone, se necessaria, deve essere redatta anche se non si fa luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, stante la diversità di funzione tra le due relazioni.
In tali casi, per le modalità di nomina o designazione dell'esperto e di redazione della relazione di stima, troverà applicazione analogica l'art. 2500-ter, comma 2, che rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465.

IV) Qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società a responsabilità limitata, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 2343, e non si deve pertanto procedere alla revisione della stima, in applicazione analogica dell'art. 2500-ter, comma 2, ovvero dello stesso art. 2465.

V) In caso di nomina di esperti distinti per ciascuna società partecipante alla fusione, la relazione di stima del patrimonio della società di persone potrà essere redatta e sottoscritta dal solo esperto nominato dalla stessa società di persone.

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