79 - Derogabilità dei quorum di cui all'art. 2479, commi 1 e 4, cc


Massima

22 novembre 2005

Con apposita clausola statutaria è lecito derogare, tanto in diminuzione quanto in aumento, alla quota - 1/3 del capitale - stabilita dall'art. 2479 cod. civ. per avocare ai soci una decisione di competenza dell'organo amministrativo e per richiedere l'osservanza del procedimento assembleare nell'adottare decisioni che per statuto e per legge possono essere assunte in via extraassembleare.

Motivazione

L'art. 2479 cod. civ., rispettivamente nei commi 1 e 4, attribuisce ai soci rappresentanti "almeno un terzo del capitale sociale", due poteri: il potere di provocare una decisione dei soci su argomenti che altrimenti (per la legge e per lo statuto) sarebbero di competenza dell'organo amministrativo; il potere di pretendere una deliberazione dell'assemblea su materia che (per la legge e per lo statuto) potrebbe essere oggetto di una decisione extraassembleare dei soci.

La disposizione non esplicita l'ammissibilità di deroghe in diminuzione o in aumento della quota di capitale rappresentato ai fini dell'esercizio dei poteri indicati. Sul piano strettamente letterale, l'impressione - suscitata dall'avverbio "almeno" - dell'ammissibilità di una deroga soltanto in aumento e non anche in diminuzione deve essere abbandonata quando si considera che la stessa espressione viene adoperata anche nel riconoscimento di alcuni dei cc.dd. diritti della minoranza (es. art. 2367 cod. civ.: convocazione dell'assemblea su richiesta di "almeno il decimo del capitale sociale"; art. 2393-bis cod. civ.: azione di responsabilità da parte di "almeno un quinto del capitale sociale"; art. 126-bis T.U.F.: richiesta di integrazione dell'ordine del giorno da parte di "almeno un quarantesimo del capitale sociale"): per i diritti rientranti in questa categoria, al contrario, è pacifico che la quota di legge può essere dallo statuto diminuita, poiché l'ordinamento di norma vede con favore una scelta dell'autonomia statutaria tendente ad agevolare la realizzazione dei presupposti per accordare poteri alle minoranze; mentre negli stessi casi pare problematico l'aumento della quota, a meno che la legge espressamente lo ammetti (come avviene nell'art. 2393-bis, comma 1 cod. civ., ove si consente l'aumento sino a un terzo del capitale), perché ciò si tradurrebbe in un ostacolo all'esercizio dei diritti della minoranza.

Tuttavia, più che in base a principi generali pretesamene applicabili all'intera categoria, il problema interpretativo va risolto alla luce della ratio delle disposizioni normative di volta in volta prese in esame.

Sotto questo profilo deve ritenersi che all'art. 2479, commi 1 e 4 cod. civ. sia estraneo l'intento di stabilire tanto una soglia minima quanto, all'opposto, una soglia massima per l'esercizio dei poteri ivi indicati.

Non si tratta di soglia minima, perché nella s.r.l. - la cui base sociale è generalmente assai limitata e la cui disciplina protegge in via generale il singolo socio, indipendentemente dall'ammontare della relativa quota - non sembra sostenibile che il legislatore abbia voluto eliminare il rischio di una troppo frequente convocazione dell'assemblea dei soci. Del resto, al riguardo basta aggiungere che niente vieta l'attribuzione alla competenza assembleare, per scelta statutaria, di ogni atto gestorio, con la sola eccezione di quelle poche decisioni di esclusiva competenza dell'organo amministrativo. Così come niente vieta allo statuto di prevedere un diritto particolare del socio alla devoluzione della decisione all'assemblea del tutto sganciato dall'ammontare della quota di capitale di sua titolarità.

Nemmeno si tratta di una soglia massima, perché non pare che si sia inteso elaborare regole tipicamente destinate a risolvere conflitti di interesse nel rapporto, interno alla base sociale, tra maggioranza e minoranza. Piuttosto si è inteso: (i) in primo luogo, intervenire nel rapporto tra soci e amministratori, per rimettere ai primi la soluzione di un ipotetico conflitto; (ii) in secondo luogo, favorire la maggiore ponderazione che il metodo assembleare garantisce rispetto ai metodi decisionali extracollegiali.

In relazione a questi due obiettivi, la fissazione della soglia in un terzo del capitale sociale rappresenta non già un sistema di tutela delle minoranze, per vero poco consono alle linee di sviluppo della disciplina della s.r.l., ma una semplice misura suppletiva di equilibrio nei rapporti tra soci e amministratori in relazione alle reciproche competenze e nella scelta del metodo decisionale, esprimendosi una preferenza (non inderogabile, se non nei casi di legge) per le decisioni dei soci in forma assembleare.

In altre parole, la determinazione in un terzo della quota sufficiente ad esercitare i poteri menzionati non ha nulla di imperativo, poiché anzi essa pare assolvere ad una funzione tipica delle norme di default, ossia per ovviare ad una eventuale carenza di regolamentazione in proposito da parte dello statuto.

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