6 - Il capitale minimo di spa


Massima

26 febbraio 2004

In relazione al nuovo ammontare minimo del capitale sociale di s.p.a., fissato dall'art. 2327 cod. civ. in euro 120.000, si deve ritenere che, stante la norma transitoria contenuta nell'art. 223-bis disp. att. cod. civ.:

a) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale pari o superiore ad euro 120.000:
  • non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 cod. civ., al di sotto dell'ammontare di euro 120.000;
  • debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari ad euro 120.000;

b) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale inferiore ad euro 120.000:
  • non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 cod. civ., al di sotto dell'ammontare del loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, né al di sotto del minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;
  • debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari al loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, ovvero al minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;
  • si sciolgono se allo scadere del termine di durata (previsto dallo statuto alla data del 1° gennaio 2004) non provvedono ad aumentare (e sottoscrivere) il capitale sociale sino ad almeno euro 120.000;
  • possono legittimamente prorogare il termine di durata della società, solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000;

c) le s.r.l. costituite prima del 1° gennaio 2004 (nonché le società di persone o gli altri enti ex artt. 2500 ss.):
  • possono trasformarsi in s.p.a. solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000 o viene comunque determinato in misura pari ad almeno euro 120.000.

Motivazione

L'innalzamento del minimo legale del capitale sociale della società per azioni (nuovo art. 2327 cod. civ.) pone il problema del regime transitorio applicabile alle s.p.a. già costituite alla data del 1° gennaio 2004.

Tra le diverse opzioni ipotizzabili (mantenimento sine die del previgente minimo legale per le società già esistenti; obbligo di aumentare il capitale sociale entro un determinato termine; etc.) la riforma ha scelto una via intermedia, in base alla quale il nuovo minimo legale si applica in linea di principio a tutte le società, vecchie e nuove, ma non impone alle società già esistenti di adeguare il capitale sociale, fino allo spirare del termine di durata fissato in statuto al 1° gennaio 2004.

Ciò significa che, per tali società e fino a tale termine, la circostanza di essere dotate di un capitale inferiore ad euro 120.000 non rappresenta una causa di scioglimento, in deroga all'art. 2484, comma 1, n. 4 cod. civ., conseguenza che sarebbe invece derivata dalla modifica dell'art. 2327 cod. civ. in assenza di disposizione transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 223-bis disp. att. cod. civ.. Non sono mancate, del resto, occasioni nelle quali lo scioglimento rappresentava la conseguenza cui andavano incontro le società che non provvedevano ad adeguare il capitale sociale ai nuovi minimi innalzati dal legislatore (così ad esempio avvenne con la l. 904/77).

La scelta operata dal d.lgs. 6/2003 impone quindi di interpretare la deroga contenuta nell'art. 223-bis disp. att. cod. civ. nel senso di non addossare alle società già esistenti un obbligo di aumento onde raggiungere il nuovo minimo, e non già nel senso di ritenere ad esse applicabile, in ogni circostanza, il previgente minimo legale anziché il nuovo.

Ciò spiega perché, come analiticamente indicato nella massima, il minimo legale di euro 120.000 trova già applicazione, in alcune particolari ipotesi, anche nei confronti di s.p.a. preesistenti (dovendosi distinguere tra quelle dotate al 1° gennaio 2004 di un capitale inferiore e quelle già con un capitale pari o superiore), nonché nei confronti delle preesistenti società di altri tipi che si vogliano trasformare in s.p.a.

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