66 - Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa


Massima

In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
L'organo amministrativo delle società beneficiarie, nell'attuare l'assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.
Peraltro é legittima la deliberazione con la quale una società (scissa) deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione anche se: (i) su tutte o parte delle azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto; (ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la costituzione di tali diritti; (iii) non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.

Motivazione

La massima n. 66 estende le soluzioni accolte nelle massime nn. 64 e 65 in tema di fusione anche alle operazioni di scissione.

La scissione determina una diminuzione del valore delle azioni o delle quote della società scissa gravate da usufrutto o pegno "compensato" dalla attribuzione di azioni o di quote della società beneficiaria. Anche in questo caso il diritto reale di pegno o di usufrutto si "estende" a queste partecipazioni assegnate al socio e sarà compito dell'organo amministrativo curare l'attuazione delle forme di pubblicità prescritte dalla legge per la costituzione di tali diritti. Quando però la costituzione non sia consentita dallo statuto della società beneficiaria, l'operazione deve ritenersi lecita anche in assenza del consenso del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario, pur comportando una diminuzione del valore delle partecipazioni già gravate da tali diritti.

Anche in questo caso, l'interesse sociale prevale sull'interesse particolare del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario, salvi sempre i rimedi che il diritto comune concede a questi soggetti nei rapporti interni con il socio debitore o nudo proprietario.

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