5 - Deliberazioni di assemblea di società di capitali con prescrizione obbligatoria della verbalizzazione notarile


Massima

27 maggio 2011

Deliberazioni di assemblea di società di capitali con prescrizione obbligatoria della verbalizzazione notarile — assenza della verbalizzazione del notaio — nullità ex art. 2379, comma 1, cod. civ. — necessità del verbale di conferma ex art. 2379-bis, comma 2, cod. civ.

La deliberazione di una società di capitali, per le ipotesi in cui sia prescritta la verbalizzazione notarile (come nel caso delle delibere modificative dello statuto sociale), ove intervenga in assenza di tale verbalizzazione deve ritenersi affetta da nullità riconducibile alla previsione di cui all'art. 2379, comma 1, c. c. (nullità per "mancanza di verbale). La mancata verbalizzazione notarile, infatti, determina un vizio del procedimento relativo all'insostituibile controllo sulla legittimità e legalità del procedimento medesimo ed in ordine all'esito del deliberato ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e quindi ai fini dell'affidamento dei terzi.

L'attuale formulazione dell'art. 138-bis della L. n. 89 / 1913 imputa al notaio la violazione dell'art. 28 della medesima legge allorché lo stesso iscriva nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, stabilendo le connesse gravi sanzioni. Ciò implica che il verbale notarile sia un momento del più complesso iter che conduce alla corretta iscrizione del fatto delibera, senza del quale l'iscrizione non manifesta (soltanto) la lesione data dalla "mera" circostanza dell'assenza del documento probatorio del fatto "delibera", quanto piuttosto la ben più grave violazione corrispondente al mancato esercizio dei poteri di controllo che l'ordinamento ha considerato irrinunziabili.

Consegue che, in caso di verbalizzazione successiva all'assunzione di una delibera viziata da nullità del tipo di quella ipotizzata (si pensi all'ipotesi di una "ricostituzione" del capitale sociale di seguito a perdite integrali, adottata senza verbale notarile, ma illegittimamente iscritta nel Registro delle Imprese), il notaio debba avvalersi del disposto del secondo comma dell'articolo 2379-bis cod. civ. a mente del quale l'invalidità per mancanza di verbale può essere sanata mediante (regolare) verbalizzazione eseguita "prima dell'assemblea successiva".

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