5 - Adeguamenti statutari e disciplina transitoria


Massima

10 marzo 2004

L'art. 223-bis, comma 3 disp. att. cod. civ., quale risultante dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2004, permette di modificare l'atto costitutivo/statuto di società di capitali con deliberazione sorretta dalla maggioranza semplice dei legittimati al voto intervenuti in assemblea, in deroga alle più qualificate maggioranze previste dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto per le modifiche dello stesso, nei seguenti casi:

a) mero adattamento a norme inderogabili introdotte dalla nuova normativa, anche laddove ciò comportasse l'adozione di scelte discrezionali, purché necessariamente dipendenti dalla modificazione imposta dalle nuove norme inderogabili;

b) inserimento di clausole miranti a disapplicare norme derogabili introdotte dalla nuova normativa in modifica della precedente, se (e solo se) l'inserimento sia finalizzato a continuare ad applicare - in quanto consentito dalla nuova legge - la vecchia disciplina, sinora applicabile nel silenzio dell'atto costitutivo/statuto ovvero in forza del generico rinvio alla legge, in esso contenuto.

In forza del medesimo art. 223-bis disp. att. cod. civ., come da ultimo modificato, le società di capitali costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 sono regolate:

i) dalla nuova normativa, dal momento in cui il relativo atto costitutivo/statuto è stato adeguato alla stessa, nonché, in ogni caso, dal 1° ottobre 2004;

ii) nel periodo anteriore all'adeguamento e, in difetto, sino al 30 settembre 2004:

a) dai patti contenuti nell'atto costitutivo/statuto, ancorché contrastanti con la nuova normativa (anche inderogabile), purché conformi alla precedente; nonché

b) nel silenzio dei patti sociali o in presenza di un rinvio alla legge, ivi contenuto:

b1) dalla vecchia normativa, là dove la nuova normativa, pur disponendo diversamente, ammetta una regolamentazione conforme alla precedente normativa;

b2) dalla nuova normativa, nei restanti casi.

Motivazione

La massima discende dal confronto tra il precedente e il nuovo testo dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ., anche alla luce dei commenti e delle non sempre convergenti interpretazioni del primo testo della citata disposizione, oltre che in considerazione degli intenti manifestati dal legislatore nella relazione accompagnatoria al decreto correttivo e in altre sedi.

Per ciò che concerne la prima parte della massima, relativa alle modifiche statutarie adottabili a maggioranza semplice, è opportuno precisare quanto segue.

a) Il "mero adattamento a norma inderogabile" si ha non solo quando il contrasto di una clausola statutaria con la nuova normativa implichi un unico modo di configurare la clausola affinché risulti conforme alla nuova normativa, ma anche quando la nuova normativa impone l'introduzione nello statuto di una clausola assente e in tale introduzione si abbiano dei margini di libertà, come avviene ad esempio per il recesso nella s.r.l. in forza dell'art. 2473 cod. civ. (laddove impone di disciplinarne "le relative modalità") In simili situazioni si può dire che la regola della maggioranza semplice, motivata dalla indispensabilità dell'adeguamento, si estende inevitabilmente ai profili di discrezionalità concessi dalla disposizione alla quale viene adattata la clausola. Ciò, tra l'altro, si desume dalla constatazione che, se così non fosse, mancherebbe una vera ragione per permettere l'adattamento a maggioranza semplice, posto che una mera uniformazione alla nuova normativa inderogabile si verificherebbe sempre di diritto mediante sostituzione automatica della clausola affetta da nullità sopravvenuta.

b) La introduzione, a maggioranza semplice, di clausola tendente a disapplicare una nuova norma derogabile rappresenta una novità del decreto correttivo, il cui dichiarato scopo conduce a limitarne la portata, in sede interpretativa, rispetto a quella in astratto consentita dalla lettera della disposizione (riduzione teleologica della norma).

Lo scopo della disposizione - che unitamente a quella che segue (v. infra) è nella sua genesi strettamente legata alle discussioni sul controllo contabile nella fase transitoria, controllo sinora generalmente svolto dal collegio sindacale e adesso, in virtù di norma (a date condizioni) derogabile, da attribuire al revisore - consiste nel dare l'opportunità di mantenere, ove possibile, gli equilibri esistenti nel rapporto sociale, senza dover dar principio a rinegoziazioni tra soci controllanti di fatto (i quali si giovano della regola della maggioranza semplice) e soci di minoranza per il mantenimento dello status quo. La disposizione, per contro, certamente non intende permettere, ai soci controllanti di fatto, di modificare a piacere le "regole del gioco", sfruttando i più ampi spazi concessi dalla nuova normativa e prescindendo dai consensi necessari per integrare i quorum normalmente richiesti per le modifiche statutarie.

Ne deriva che a maggioranza semplice si può, ad esempio, introdurre in uno statuto, al riguardo silente o genericamente rinviante alla legge, una clausola che, in conformità a quanto avveniva nel precedente sistema, preveda:
  • l'attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale, sussistendone i presupposti stabiliti per la s.p.a. dalla nuova legge;
  • il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea ai fini della legittimazione ad intervenire alla riunione;
  • l'attribuzione della competenza per l'emissione delle obbligazioni non convertibili all'assemblea straordinaria;
  • la fissazione dei quorum per le decisioni dei soci nella s.r.l. secondo quanto previsto dal vecchio art. 2486 cod. civ. (maggioranza del capitale sociale per decisioni che in passato sarebbero state di competenza dell'assemblea ordinaria; due terzi del capitale sociale per decisioni che in passato sarebbero state di competenza dell'assemblea straordinaria).

La seconda parte della massima ricostruisce la complessa regolamentazione giuridica delle società di capitali durante la fase transitoria, quale deriva dall'ultimo periodo del (nuovo) terzo comma dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ.: disposizione introdotta a complemento di quella contenuta nel periodo precedente (disapplicazione di nuove norme derogabili per mantenere invariato il rapporto sociale), onde garantire la continuazione invariata del rapporto sociale nel mutato quadro normativo sino al momento in cui si adegui l'atto costitutivo/statuto o, alternativamente, sino al 30 settembre 2004.

Il legislatore, in questo modo, intende innanzi tutto risolvere il problema del controllo contabile nelle società i cui statuti manchino di indicazioni specifiche (inutili per la vecchia normativa) sulla relativa attribuzione al collegio sindacale: con il dubbio se e quando, in tali casi, occorresse nominare un revisore e chi, nel frattempo, esercitasse il controllo contabile. La soluzione a cui porta nei casi considerati la scelta legislativa è la seguente:
  • sino a che l'atto costitutivo/statuto non viene adeguato, il controllo contabile continua ad essere esercitato dal collegio sindacale in conformità alla vecchia normativa (né si potrà, senza previamente adeguare lo statuto, nominare un revisore, salvo che ciò sia imposto dalla nuova legge con norma inderogabile, come avviene per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato: art. 2409-bis cod. civ., ult. comma);
  • ad adeguamento effettuato o, in difetto, dal 1° ottobre 2004, il controllo contabile spetterà al revisore, a meno che in fase di adeguamento non lo si sia attribuito al collegio sindacale.

Peraltro, la disposizione in commento, se pur primariamente pensata per il problema del controllo contabile, si presenta generalizzata ad ogni altro aspetto del rapporto sociale non regolato dall'atto costitutivo/statuto (se non con un rinvio esplicito o implicito alla legge) e dalla nuova normativa diversamente regolato - ma consentendo il ritorno al passato - rispetto a quanto faceva la precedente. Ne deriva che in tutti i casi in cui, come sopra ricordato, si può a maggioranza semplice disapplicare la nuova normativa per ritornare al passato (o, meglio, per mantenerlo fermo anche dopo il 30 settembre 2004), il passato sopravvive e costituisce regola presente. Tale sopravvivenza delle norme derogabili vigenti prima del 1° gennaio 2004, tuttavia, è prevista allorché sia possibile "l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria", come dispone il citato art. 223-bis, comma 3 disp. att. cod. civ., il che avviene allorché la nuova norma derogabile preveda espressamente la "specifica clausola statutaria" che ne esclude l'applicazione o che comunque la deroghi.

Continueranno pertanto a trovare applicazione, ad esempio, in presenza di uno statuto che nulla dica o che semplicemente rinvii alla legge, le norme in tema di deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea (art. 4 l. 1745/1962, in parziale modifica del vecchio art. 2370 c.c.), di competenza per l'emissione di obbligazioni (vecchio art. 2365 c.c.), nonché di quorum dell'assemblea di s.r.l. (vecchio art. 2486 cod. civ.). Al contrario, e sempre a titolo esemplificativo, non dovrebbero trovare applicazione, in virtù dell'art. 223-bis, comma 3 disp. att. cod. civ., le norme in tema di requisiti per l'assemblea totalitaria (vecchio art. 2366, comma 3, c.c.) o di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (vecchio art. 2410 c.c.).

Resta infine da chiedersi se l'adeguamento anche di una sola parte dello statuto debba ritenersi sufficiente a determinare l'applicazione integrale della nuova disciplina oppure se debba da ciò desumersi una volontà implicita di mantenimento della vecchia disciplina per quanto non si sia tradotto in espresso adeguamento alla nuova. In realtà pare corretto affermare che si tratti di una questione da risolvere caso per caso, sulla base dell'interpretazione della singola deliberazione assembleare, nel contesto di ogni singola società, non potendosi desumere a priori una soluzione nell'una o nell'altra direzione. Per salvaguardare le ovvie esigenze di certezza, piuttosto, appare consigliabile l'esplicito chiarimento in occasione delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo/statuto, prima del 1° ottobre 2004, che il parziale adeguamento deliberato intende o meno alterare la situazione quo ante sugli aspetti non considerati.

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