51 - Predeterminazione del valore delle azioni in caso di deliberazioni che attribuiscono diritto di recesso


Massima

19 novembre 2004

L'attribuzione ai soci del diritto a conoscere la determinazione del valore delle azioni (da farsi dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile) di cui all'art. 2437-ter, comma 5° cod. civ. è posta nell'interesse di quei soci che, non avendo concorso all'approvazione della delibera che attribuisce il diritto di recesso, intendano esercitarlo conoscendo il valore attribuito dall'organo amministrativo alla loro partecipazione, tenuto conto:
a) della impossibilità di revocare la dichiarazione di recesso una volta che questa sia stata comunicata alla società;
b) dell'onere posto a carico del socio recedente di contestare tale determinazione di valore contestualmente alla dichiarazione di recesso.
Conseguentemente la previsione di cui all'art. 2437-ter cod. civ. non trova applicazione o deve comunque ritenersi rispettata:
  • in caso di approvazione alla unanimità della delibera che legittima il recesso;
  • nel caso in cui i soci che non concorrono alla approvazione di una delibera che legittima al recesso abbiano espressamente o tacitamente rinunziato al diritto di conoscere preventivamente il valore delle azioni;
  • nel caso in cui la delibera sia stata assunta sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso.

Motivazione

L'art. 2437-ter cod. civ. disciplina i "criteri di determinazione del valore delle azioni" nel caso in cui occorra liquidarne il valore in caso di recesso.
In particolare tale norma, al secondo comma, attribuisce la competenza per la determinazione "agli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile" e stabilisce i criteri a cui ci si deve attenere (commi 2°, 3°, 4°).
La norma, al quinto comma, attribuisce altresì ai soci il diritto:
  • di conoscere la determinazione del valore di cui sopra nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea:
  • di prendere visione e di ottenerne copia a proprie spese.
Nell'interpretazione di questa norma occorre considerare le modifiche apportate, nel testo definitivo, alla formulazione contenuta nello schema di decreto approvato con preliminare deliberazione del consiglio dei ministri il 30 settembre 2002 che
(a) ha introdotto ex novo il quinto comma sopra ricordato in sostituzione di un comma, ora soppresso, del seguente tenore:
"la documentazione di cui al precedente terzo comma è depositata presso la sede della società nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea e deve rimanerci fino alla decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.";
(b) ha sostituito al comma sesto la formulazione "in caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dell'esercizio del diritto di recesso." con la seguente "in caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni . ".
La soppressione di cui sopra, accompagnata dalla introduzione del comma qui commentato, induce a ritenere che la determinazione del valore di cui si è detto non è più un elemento del procedimento che deve sempre essere rispettato, ma che tale determinazione è esclusivamente correlata al diritto del socio di chiedere tale valore.
Questo diritto appare posto nell'esclusivo interesse (disponibile) di quei soci che, intendendo esercitare il diritto di recesso, vogliono altresì conoscere il valore che l'organo amministrativo attribuisce alla loro partecipazione, tenuto conto della irrevocabilità della dichiarazione di recesso una volta comunicata.
Inoltre, l'inserzione operata nell'ultimo comma dopo le parole "in caso di contestazione" della proposizione "da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso", se da un lato dimostra che il legislatore ha altresì voluto porre al socio recedente un termine di decadenza alla possibilità di contestare il valore da liquidare, dall'altro conferma la correlazione tra "l'esercizio del recesso" e la conoscenza della "preventiva determinazione del valore da parte degli amministratori" dal momento che il socio recedente, per potere tempestivamente contestare il valore determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, deve conoscerlo al momento dell'esercizio del recesso.
Da ciò discende che, nel caso in cui tutti i soci abbiano concorso alla approvazione della delibera, l'eventuale mancanza di determinazione del valore non incide sulla regolarità del procedimento assembleare.
Ad analoga conclusione si deve giungere anche nel caso in cui tutti i soci abbiano rinunziato al diritto di conoscere la determinazione del valore o non lo abbiano chiesto, anche se poi in sede assembleare non abbiano concorso alla formazione della deliberazione, abbiano essi, poi, esercitato o meno il diritto di recesso.
La finalità perseguita dal legislatore porta altresì a ritenere che nel caso in cui la deliberazione che legittima al recesso sia stata assunta sotto l'espressa condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso, la determinazione del valore delle azioni diviene irrilevante, essendosi attribuito al socio che non ha concorso alla formazione della deliberazione il più pregnante diritto di rendere inefficace la deliberazione assunta.
In tal caso infatti delle due l'una: o nessun socio esercita il diritto di recesso ed allora non occorre procedere ad alcuna quantificazione o viene esercitato tale diritto ed allora la deliberazione diviene inefficace per avveramento della condizione risolutiva e non si rende necessario procedere a quantificazioni di sorta.
Ma le modifiche apportate dal legislatore sembrano fondare una più radicale interpretazione della norma in base alla quale eventuali violazioni del diritto del socio a conoscere preventivamente il valore attribuito alle azioni non incidono sulla validità della delibera, ma incidono solo sulla successiva previsione di un termine di decadenza alla facoltà del socio di contestare la valutazione. In assenza cioè di una predeterminazione di valore da parte degli amministratori, il socio recedente potrà contestare nel merito la tardiva determinazione di valore senza dovere rispettare il termine di decadenza sopra citato.
Inoltre, sempre nell'ottica di tutela del socio recedente, sembra doversi ammettere per il socio che ha dichiarato di recedere senza potere conoscere tempestivamente il valore delle sue azioni un diritto a revocare la propria dichiarazione di recesso.
La ratio della norma, ricostruita alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo, sembra realizzarsi meglio con la qui affermata inapplicabilità del termine di decadenza sopra citato e con la postulata revocabilità della dichiarazione di recesso, piuttosto che con una ricostruzione della violazione del quinto comma dell'articolo citato come violazione del procedimento di formazione della deliberazione, contro la quale l'unico rimedio concesso al socio che intende recedere sarebbe solo l'impugnazione della deliberazione.

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