44 - Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione


Massima

19 novembre 2004

Il quinto comma dell'art. 2369 cod. civ. - nella parte in cui prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate - va coordinato con il terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari:

(i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché;
(ii) a più di un terzo del capitale sociale;

fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.

Motivazione

Il quinto comma dell'art. 2365 cod. civ. si riferisce alle sole s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed identifica tra le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria alcune materie considerate dal legislatore di particolare importanza (cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga della durata, revoca della liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero e emissione di azioni privilegiate) per la cui adozione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

La maggioranza richiesta ("più di un terzo") determina una riduzione del quorum deliberativo previsto per la prima convocazione (da "più della metà" a "più di un terzo"), e un possibile innalzamento del quorum previsto per la seconda convocazione (qui la base di calcolo del quorum deliberativo non è omogenea).

Quindi in seconda convocazione le delibere attinenti alle materie sopra ricordate non potranno considerarsi adottate qualora siano state approvate dai due terzi dei presenti se i voti a favore non siano risultati comunque superiori al terzo dell'intero capitale sociale.

L'interpretazione teleologica dalla norma esclude però che attraverso tale norma sia possibile, in certi casi, diminuire il quorum deliberativo previsto dal terzo comma dell'art. 2369 cod. civ. per tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Quindi nel caso in cui sia intervenuto all'assemblea straordinaria di seconda convocazione che debba deliberare sugli argomenti sopra menzionati il 60% del capitale e la deliberazione abbia ricevuto l'approvazione del 35% di tutto il capitale sociale la deliberazione non potrà ritenersi approvata non avendo i voti favorevoli raggiunto i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (40%) .

Il legislatore ha considerato le materie indicate nel quinto comma come materie più rilevanti delle altre di competenza dell'assemblea straordinaria (fa eccezione ovviamente la delibera di cui al quinto comma dell'art. 2441 c.c) e quindi ha previsto una percentuale minima di consensi superiore a quella che si avrebbe nel caso in cui all'assemblea di seconda convocazione fosse intervenuto poco più di un terzo del capitale.

La ratio della disposizione esclude però che la prescrizione del quinto comma possa portare a diminuire, nel caso di assemblea particolarmente partecipata, il quorum stesso.

Quindi il quinto comma della norma in esame va letto nel senso di ritenere che per le materie ivi indicate la delibera si intende approvata in seconda convocazione solo se essa è stata approvata dai due terzi del capitale intervenuto sempre che si sia superato il terzo del capitale. Resta inteso che comunque il quorum richiesto, salvo diversa previsione dello statuto, non potrà mai superare il 50% più uno dell'intero capitale sociale stante quanto illustrato nella massima relativa al terzo comma predetto.

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