Aspetti del regime delle valutazioni alternative negli "acquisti pericolosi" e nelle trasformazioni, a seguito della modificazione degli artt. 2343-bis cod. civ. e 2500-ter cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91Massima
23 luglio 2014
Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti "pericolosi" ex art. 2343-bis cod. civ. e alle trasformazioni di società di persone in società di capitali ex art. 2500-ter cod. civ. la possibilità di utilizzare i sistemi alternativi di valutazione di cui all'art. 2343-ter cod. civ.
Anche a questi fini, la "valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento" di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., può consistere in una perizia finalizzata espressamente alla operazione in questione, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.
Nel caso di trasformazione, i sei mesi previsti dalla norma si computano dalla data della relativa deliberazione e la verifica prevista dall'art. 2343-quater, comma 1, cod. civ. è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della medesima deliberazione.
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