31 - Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl


Massima

19 novembre 2004

La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipazioni di s.r.l. può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente, con il quorum deliberativo che lo statuto stesso - ovvero, in mancanza, la legge - genericamente dispone per le modifiche statutarie.
Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di s.r.l. vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere, ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all'art. 2469, comma 2° cod. civ..

Motivazione

La giurisprudenza e la dottrina, in vigenza del codice civile antecedente la riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si sono ripetutamente occupate delle modalità con cui le società di capitali potevano legittimamente inserire ed eliminare dallo statuto clausole limitative o impeditive alla circolazione delle partecipazioni.
L'orientamento prevalente in materia di società per azioni, per quanto non pacifico, era quello di ritenere che, in mancanza di diversa indicazione statutaria:
  • la maggioranza richiesta per le "ordinarie" modifiche statutarie potesse validamente provvedere alla eliminazione della clausola limitativa, mentre
  • l'introduzione di clausole limitative dovesse necessariamente essere approvata all'unanimità da tutti i soci.
La giustificazione di questa regola veniva rintracciata nella constatazione che, con l'inserimento di tali clausole, i soci perdevano il diritto di disporre liberamente - e così di liquidare - la propria partecipazione, e - ritenuta la natura individuale di questo diritto - si finiva per considerare la relativa delibera eccezionalmente sottratta al principio maggioritario; di converso, la soppressione della clausola restava validamente approvabile a maggioranza, attribuendosi maggior peso e meritevolezza alla eliminazione del vincolo alla circolazione, rispetto all'interesse per il mantenimento delle cautele verso l'ingresso di terzi nel capitale sociale.
La regola precedente trovava applicazione anche in materia di società a responsabilità limitata, non attribuendosi a tali effetti rilevanza alla pure diffusa convinzione secondo cui la circolazione della quota era normalmente gravabile di maggiori oneri o limiti.
La riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha radicalmente modificato il quadro normativo di riferimento, adottando - anche su questa materia, così come avviene per altre situazioni di potenziale contrapposizione tra interesse generale ed interesse particolare - il principio della prevalenza della volontà maggioritaria, equilibrato dalla previsione - secondo regole non omogenee fra loro per s.p.a. ed s.r.l. - del diritto di recesso.
Ciò risulta, con chiarezza, in tema di società per azioni; l'opzione legislativa si appalesa infatti, senza necessità di sforzi interpretativi, dalla lettura dell'articolo 2437, comma 2°, c.c., posto che - salvo diversa disposizione statutaria - hanno in base a tale norma diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. La disposizione attesta la legittimità della introduzione (oltrechè della eliminazione) a maggioranza delle clausole limitative, cui si accompagna e fa da contrappeso - se lo statuto non dispone diversamente - il diritto di ottenere la liquidazione della quota, con superamento delle obiezioni che nel vecchio regime avevano indotto alla regola dell'unanimità.
Altrettanta chiarezza non emerge dalla disciplina generale del recesso in materia di società a responsabilità limitata (cfr art. 2473, comma 2° cod. civ.) e la carenza potrebbe indurre a ritenere che - mancando la previsione del diritto "di uscita" per effetto dell'inserimento o della soppressione di queste clausole - il loro regime di introduzione o rimozione sia ancora da amministrarsi secondo i precedenti orientamenti.
Questa conclusione è tuttavia inesatta; anche in tema di società a responsabilità limitata, infatti, ha trovato ampia affermazione il medesimo principio di prevalenza delle ragioni della maggioranza, rispetto alle quali il diritto di recesso (atteggiato, su questo tema, secondo una regola diversa da quella vigente per le società per azioni, come vedremo) assolve a funzione di salvaguardia.
In particolare la facoltà di "uscita", con riferimento alla materia della disponibilità della partecipazione nella società a responsabilità limitata, è dal legislatore disposta (articolo 2469 cod. civ., il cui contenuto richiama quanto in materia di s.p.a. dispone l'articolo 2355-bis cod. civ.) nel caso di intrasferibilità (esplicita ovvero conseguente, nel caso di morte, all'esistenza di condizioni o limiti) e nel caso di clausola di gradimento senza limiti o condizioni.
Ciò significa che nel tipo società a responsabilità limitata (l'inserimento di) clausola di questo tenore è evidentemente suscettibile di valida approvazione a maggioranza, posto che il legislatore risolve con il recesso la tutela della minoranza.
La possibilità di approvare a maggioranza clausole come quelle previste all'articolo 2469 cod. civ. - esplicitamente o sostanzialmente impeditive della circolazione della partecipazioni - è argomento che consente di ritenere che parimenti a maggioranza siano a fortiori approvabili clausole limitative della circolazione stessa.
Non può pertanto ritenersi che l'introduzione di queste clausole richieda unanimità; depone in tale senso anche la constatazione che il legislatore della novella, innovando rispetto al passato, ha dimostrato di ritenere che l'unanimità dei consensi è compatibile con il tipo società a responsabilità limitata (cfr art. 2468, comma 4° cod. civ.), ma si è ben guardato dallo stabilire tale regime con riferimento alla materia in questione.
Deve peraltro prendersi atto che, nella s.r.l., il diritto di recesso non consegue - come è invece per la s.p.a., salvo il caso di diversa clausola statutaria - alla introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle partecipazioni, mancando una disposizione di contenuto analogo a quella risultante all'articolo 2437, 2° comma cod. civ.; esso, come detto, matura invece, esclusivamente, dal ricorrere delle situazioni indicate dall'articolo 2469 cod. civ. [intrasferibilità (esplicita ovvero conseguente, nel caso di morte, all'esistenza di condizioni o limiti) ovvero di clausola di gradimento senza limiti o condizioni].
Queste situazioni - dal legislatore raggruppate in unica previsione - sembrano avere invece diversa portata applicativa, nel senso che alcune di esse (fatta salva ogni diversa conclusione riferibile al periodo transitorio) determinano il diritto di recesso per il solo fatto dell'esistenza della clausola statutaria, mentre per altre il diritto di uscita sorge solo in occasione dell'impedimento, in applicazione della clausola, di un determinato e specifico evento traslativo.
Sono del primo tipo le clausole di intrasferibilità, e pure sembrano tali quelle di gradimento non accompagnate da limiti o condizioni; di converso, sembrano in linea generale appartenenti alla seconda categoria, pur non potendosi escludere eccezioni, le clausole che pongono condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte.

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