2 - Adeguamento dello statuto, limiti


Massima

9 dicembre 2003

L'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, disposto per le società di capitali dal primo comma dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ. non ha ad oggetto le disposizioni "contingenti" dell'atto costitutivo (ovverosia quelle contenute nei n. 1, 6 e 12 del previgente art. 2328 cod. civ., oltre al nome dei primi amministratori e sindaci), bensì unicamente le clausole "durature", normalmente contenute nello statuto allegato all'atto costitutivo.

Motivazione

Come da tempo evidenziato dalla dottrina, il contratto costitutivo delle società di capitali - rappresentato da un unico documento (atto costitutivo) o da due documenti formalmente separati (atto costitutivo e statuto) che disciplinano la volontà contrattuale dei soci - contiene elementi diversi, tutti suscettibili di essere variati durante la vita della società.

E' tuttavia agevole rilevare che la concreta modificabilità di tali elementi non è soggetta alle medesime regole, essendo in particolare sottratti alla rigida disciplina della modifica dell'atto costitutivo e dello statuto gli elementi c.d. soggettivi o transeunti quali, ad esempio, i dati identificativi di soci, amministratori e sindaci.

Ciò non significa che la modifica degli elementi soggettivi non possa essere regolata da norme particolari (si pensi all'atto autentico per la cessione di quota di s.r.l.) ma semplicemente che devono essere individuate in concreto quali siano le clausole statutarie la cui introduzione, variazione o soppressione comporti l'applicazione dello specifico regime previsto dall'ordinamento per le modifiche statutarie in senso stretto.

Tale specifico regime appare previsto per la tutela di interessi generali ed è caratterizzato, a tal fine, da norme inderogabili che disciplinano la competenza degli organi deputati alla adozione delle modifiche statutarie, la forma ed il controllo delle stesse.

Pertanto le clausole degli atti costitutivi e statuti delle società iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004 che devono essere uniformate, entro il 30 settembre dello stesso anno, alle nuove disposizioni inderogabili, sono esclusivamente quelle per la cui modifica l'ordinamento prevede lo specifico regime sopra delineato e cioè quelle che disciplinano elementi oggettivi e non transeunti.

In particolare non appare necessario alcun adeguamento degli atti costitutivi vigenti alla nuova normativa, per quanto attiene i nuovi elementi identificativi della società socia di s.p.a. o di s.r.l., introdotti dal n. 1 dell'art. 2328 cod. civ. e dal n. 1 dell'art. 2463 cod. civ..

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