23 - Non necessità della relazione degli esperti nella scissione


Massime

Nella scissione la c.d. procedura semplificata (disapplicazione dell'art. 2501-sexies cod. civ. relativo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) è espressamente prevista nel solo caso di scissione proporzionale a favore di società di nuova costituzione (art. 2506-ter, comma 3 cod. civ.).

Tuttavia, in analogia con quanto disposto dallo stesso art. 2506-ter, comma 3 cod. civ. (e dall'art. 2505, comma 1 cod. civ., in tema di fusione di società interamente possedute), la relazione degli esperti deve altresì ritenersi superflua allorché la scissione non possa in alcun modo comportare una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all'operazione; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:

a) scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;

b) scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;

c) scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;

d) scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti.

Motivazione

L'applicazione estensiva o analogica della norma, anche ad ipotesi non espressamente contemplate, è motivata dalle medesime ragioni espresse nella motivazioni illustrate in calce alla massima n. 23 (in tema di presupposti della procedura semplificata della fusione: art. 2505 cod. civ.).

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