18 - Società di capitali, società consortili a responsabilità limitata e per azioni costituite ai sensi dell'art. 2615-ter cc


Massima

27 maggio 2011

Società di capitali — società consortili a responsabilità limitata e per azioni costituite ai sensi dell'art. 2615ter cod. civ. - voto capitario – inammissibilità

E' principio caratterizzante le società di capitali quello secondo cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione. Tale principio non è tangibile neppure nelle società consortili costituite ai sensi dell'art. 2615ter cod. civ., poiché il requisito della mutualità che le accomuna alle società cooperative, per le quali vige l'opposto principio del voto capitario, non può assumere nelle prime il medesimo significato che esso ha nelle seconde, dove democrazia e solidarismo entrano nel programma causale del contratto. Nelle società consortili il programma causale del contratto resta pur sempre quello tipico delle società di capitali del conseguimento da parte di soggetti imprenditori di un aumento del profitto con la riduzione dei costi di produzione o con l'aumento del prezzo di vendita dei prodotti o dei servizi; pertanto l'applicazione del principio del voto capitario porterebbe allo snaturamento del tipo s.r.l. o s.p.a., alla cui adozione è diretta la volontà dei contraenti, ed alla creazione di un ibrido contrattuale non ammissibile alla luce della norma imperativa contenuta nell'art.2249 cod. civ..

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