16 - Particolari ipotesi di chiusura dell'esercizio sociale


Massima

26 febbraio 2004

La deliberazione assembleare che:
  1. modifica la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l'assemblea si tiene (ad esempio: (i) delibera, assunta in febbraio 2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003; (ii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; (iii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003); ovvero
  2. interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare, (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003)

deve:
  • essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;
  • rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l'anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;
  • essere assunta in epoca che consenta l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa (circostanza che si verifica naturalmente nel caso sopra indicato al punto 2).

Motivazione

La massima regola le modalità che devono assistere le deliberazioni esemplificate, cui é comune (pur con diverse sfumature) la caratteristica di influire sul termine di un esercizio quando il risultato del medesimo sarebbe acquisito.

Questa caratteristica rende necessaria la presenza di obiettive e legittime motivazioni - da esplicitarsi secondo quanto espresso nella massima stessa - al fine di comprovare l'assenza di finalità elusive di disposizioni di legge; finalità sostanzialmente riconducibili ad un inaccettabile intento di modificare i complessivi risultati economici.

Le motivazioni che possono validamente assistere questo tipo di deliberazioni originano, assai spesso, dalle regole vigenti in materia fiscale.

E' questo il caso delle disposizioni che - con l'introduzione della nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES) - hanno modificato il T.U.I.R. 917 del 1986, consentendo il "Consolidato nazionale", e cioè la tassazione unica di tutte le società italiane di un gruppo.

Tenuto conto:
  • che la relativa opzione é consentita (nuovo art. 119 del predetto T.U.I.R.) solo in caso di "identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società controllante" e
  • che l'opzione per la tassazione di gruppo deve essere effettuata e comunicata all'amministrazione finanziaria (stesso art. 119) "entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa",

é ben evidente che la delibera finalizzata all'identità di chiusura degli esercizi, (ad esempio anticipando al 31 dicembre trascorso la chiusura di un esercizio precedentemente fissata al 30 giugno), assunta con l'intento di fare luogo alla determinazione, col nuovo sistema del Consolidato nazionale, dell'intero reddito di gruppo di tale primo esercizio, può legittimamente intervenire nei primi mesi dello stesso.

Valutazioni sostanzialmente conformi (almeno per i fini qui rilevanti) valgono con riferimento alla possibilità, ammessa sempre dalle nuove disposizioni IRES, di fare luogo al cosiddetto "Consolidato Mondiale", con tassazione unica anche per le società estere del gruppo.

Pari legittimità, sempre a titolo di esempio, deve essere riconosciuta alla delibera intesa a uniformare al 31 dicembre la data di chiusura dell'esercizio di incorporante (già al 30 giugno) e incorporata (già al 31 dicembre), onde consentire la massima retroattività fiscale ed evitare la redazione di un ulteriore bilancio dell'incorporata; questa delibera é addirittura necessariamente da assumersi dopo il 31 dicembre, in tutti i casi in cui l'intento alla fusione (e magari l'acquisto del capitale sociale dell'incorporata da parte dell'incorporante) maturi in data successiva al 31 dicembre.

Per quanto concerne, infine, gli ulteriori due requisiti, si fa riferimento - con riguardo al principio di annualità del bilancio ed alle possibili eccezioni - alle ampie indicazioni che questa Commissione ha accompagnato alla propria massima n.7, (durata degli esercizi sociali), nonché - per quanto riguarda l'esigenza di una approvazione del bilancio nei termini di legge - alle palesi esigenze di evitare che la delibera modificativa della chiusura degli esercizi generi automaticamente illecito ritardo nella tenuta dell'assemblea annuale prevista dell'art. 2364 cod. civ..

Prassi collegate

  • Quesito n. 12-2014/I, Modifica della clausola di chiusura dell’esercizio sociale. Riferibilità a data variabile

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