14 - Piccole società cooperative


Massima

27 maggio 2011

Piccole società cooperative — in assenza di adeguamento applicabilità della normativa sulle s.r.l. - Delibera di adeguamento tardivo — regole della trasformazione — inapplicabilità

Scioglimento della cooperativa per riduzione del numero di soci al di sotto delle previsioni di legge — cooperativa che abbia adottato ab origine la normativa delle s.r.l. — sopravvivenza per il non verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2552, comma III, cod. civ..

Le piccole società cooperative che non hanno provveduto ad adeguare il loro statuto entro il termine del 31 marzo 2005 sono regolate - in via suppletiva - dalle norme sulle società a responsabilità limitata.
Non è soggetta alle regole della trasformazione la delibera con cui una piccola società cooperativa provveda in ritardo all'adeguamento dello statuto alle nuove norme introdotte dai D.lgs., 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6.

Non è soggetta alle regole della trasformazione la delibera con cui una società cooperativa regolata dalle norme sulle società per azioni opti per il modello di cooperativa con rinvio alle norme sulle società a r.l. (e viceversa).
Nel caso in cui il numero dei soci di una cooperativa scenda al di sotto di nove (ma superiore a tre ed i soci siano tutti persone fisiche), ed il numero non sia integrato nel termine massimo di un anno, la cooperativa si reputerà sciolta di diritto nel solo caso in cui abbia optato per il modello di società cooperativa che rinvia alle norme sulle s.p.a., non verificandosi la fattispecie di cui all'art. 2522, comma 3, cod. civ. nel caso in cui la cooperativa, ab origine, abbia scelto le norme sulle società a responsabilità limitata quali norme da applicare in via suppletiva.

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