113 - Fusione transfrontaliera: relazione dell'organo gestorio


Massima

Non è ammessa rinunzia alla relazione dell'organo gestorio di cui all'art. 8 d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei soci si può rinunziare alla integrale decorrenza del termine di trenta giorni ivi previsto, purché detto termine sia rispettato con riguardo all'informazione data ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi ultimi vi rinunzino.

Motivazione

Nell'art. 7 della Decima Direttiva e nella norma attuativa contenuta nell'art. 8 d. lgs. 108/2008 la relazione dell'organo amministrativo al progetto di fusione assolve ad un fondamentale compito informativo nell'interesse generale, poiché deve illustrare - oltre a quanto già previsto dall'art. 2501-quinquies cod. civ. per le fusioni domestiche - le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. Per tale ragione non sembra che si possa ammettere una rinuncia da parte degli interessati a tale relazione: tant'è che il legislatore comunitario e nazionale, mentre dichiara espressamente l'ammissibilità di una rinunzia con il consenso unanime dei soci alla relazione degli esperti (v. art. 8, § 4, Decima Direttiva, e art. 9, § 4, d. lgs. 108/2008), tace su di una analoga possibilità in ordine alla relazione dell'organo gestorio.

Altra questione consiste nel chiedersi se si possa derogare all'integrale decorrenza dei termini previsti dalla legge: quello di trenta giorni tra il deposito della relazione presso la sede sociale e la delibera di approvazione (art. 2501-septies cod. civ.) e quello, sempre di trenta giorni, tra l'invio della relazione ai rappresentanti dei lavoratori, o la messa a disposizione dei lavoratori in assenza di loro rappresentanti, e la delibera di approvazione (art. 8, § 2, d. lgs. 108/2008).

Nessun dubbio sorge sulla rinunziabilità del termine di cui all'art. 2501-septies cod. civ., dichiarato derogabile per consenso unanime dei soci dalla medesima disposizione richiamata: e ciò in base al principio dell'applicazione alla fusione transfrontaliera delle norme dettate per la fusione interna, ove non altrimenti disposto.

Diversamente vale per il termine dettato nell'interesse dei lavoratori, i cui rappresentanti potrebbero far pervenire in tempo utile un parere da allegare alla stessa relazione: ciò comporta che tale termine non può intendersi efficacemente derogato in forza del solo consenso unanime prestato dai soci ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ.; la deroga può ammettersi unicamente con il consenso (anche) dei rappresentanti dei lavoratori ovvero, in assenza, dei lavoratori stessi.

Quanto sopra deve trovare applicazione anche in caso di fusione semplificata. Al riguardo l'art. 18, comma 1, d. lgs. 108/2008, nell'inciso iniziale, fa "salvo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma cod. civ.": norma che, tra l'altro, esenta dal redigere la relazione degli amministratori, in quanto detta relazione, nella regolamentazione italiana della fusione interna, risulta strettamente collegata con l'illustrazione delle ragioni di un rapporto di cambio qui assente. Tuttavia va considerato che le più complesse funzioni attribuite a tale documento nella fusione transfrontaliera, e segnatamente il suo doversi diffondere sugli aspetti di più diretto interesse per i lavoratori, portano ad una conclusione diversa e in linea con quanto si ricava dalla Direttiva: il cui art. 15 espressamente dispensa, nella fusione semplificata, dal dare le indicazioni connesse con il "cambio di partecipazione sociale" nel progetto di fusione e dal redigere la relazione degli esperti, ma non anche dall'approntare la relazione dell'organo gestorio. Ciò è tanto vero che i rappresentanti dei lavoratori devono avere in ogni caso - non solo quando la fusione non sia semplificata - la possibilità di far allegare alla relazione un loro parere sugli aspetti attinenti all'occupazione in stretta connessione con quanto al riguardo hanno espresso nella loro relazione i componenti dell'organo gestorio (art. 8, comma 3, d. lgs. 108/2008 in attuazione dell'art. 7 della Decima Direttiva).

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