Web site specializzato in recensioni di locali pubblici, recensioni diffamatorie ed obbligo di prevenire il danno. (Tribunale di Venezia, 24 febbraio 2015)

In ragione di quanto stabilito in via generale dall’art. 2043 c.c., il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo prim’ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) ovvero quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”, tale verifica costituendo minimale “garanzia” di veridicità della recensione nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta: ne consegue che la recensione dai toni oggettivamente offensivi debba essere cancellata dal portale con provvedimento d’urgenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente un freno agi abusi dei "finti viaggiatori". I vari Tripadvisor, Booking.com, ed affini non possono cavarsela semplicemente affermando che le recensioni inserite dagli utenti sono pubblicate "senza filtro" e che ciò garantisce la funzione imparziale ed oggettiva delle recensioni, affidate alla libera valutazione del "popolo della rete". "Sporchi, cari e maleducati" era stata la tombale affermazione pubblicata su un famoso sito di recensioni, in riferimento ad un ristorante veneziano. Veri turisti? Concorrenti? Diffamatori professionali? La pronunzia in esame, con la quale è stata concessa tutela d'urgenza ex art.700 c.p.c. consistente nella rimozione del commento offensivo e diffamatorio, costituisce una prima importante risposta ad un atteggiamento di non ulteriormente tollerabile assenza di protezione. D'ora in avanti i gestori di servizi di recensione sono avvertiti: al di là del risarcimento del danno, che dovrà comunque essere oggetto di ristoro ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., si è tenuti a prevenire il pregiudizio, esercitando un minimo di controllo su quanto viene pubblicato. Già: ma come concretizzare i criteri alla cui stregua tale controllo deve essere esercitato?

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