Voltura catastale degli immobili caduti in successione effettuata da uno dei chiamati all’eredità a titolo di gestione di affari altrui: non configura accettazione tacita per colui che non ne abbia fatto ratifica. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 8980 del 6 aprile 2017)

L’accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso ''negotiorum gestio'', cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del ''de cuius''.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale effetto sortisce la richiesta di voltura catastale di un immobile in favore del chiamato? La natura di atto di accettazione tacita che si annette a tale attività, secondo la S.C., possiede tale valenza soltanto in riferimento a quello tra i coeredi che abbia posto in essere la relativa attività sia in proprio favore, sia in favore degli ulteriori coeredi. Quanto a questi ultimi, tuttavia, in assenza di ratifica di tale operato, non è configurabile analogo effetto.

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