Voltura catastale degli immobili caduti in successione effettuata da uno dei chiamati all’eredità a titolo di gestione di affari altrui: non configura accettazione tacita per colui che non ne abbia fatto ratifica. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 8980 del 6 aprile 2017)
L’accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso ''negotiorum gestio'', cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del ''de cuius''.