Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. e vincolo destinatorio puro imposto su un'abitazione. (Tribunale di Reggio Emilia, 12 maggio 2014)

Il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. In ogni caso, anche ipotizzando l’ammissibilità di un negozio destinatorio puro, gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo devono essere esplicitati nell’atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è emblematica circa l'assoluta problematicità dell'aspetto causale dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione previsto dall'art.2645 ter cod.civ.. Il giudizio di meritevolezza della causa evocato dall'art.1322 cod.civ. è certamente evanescente e postula un sindacato di merito che parrebbe intollerabilmente fondato sull'apprezzamento di valori che travalicano il vaglio di un Giudice. Ciò premesso, non grave la difficoltà della Corte di merito nel censurare l'atto in forza del quale un soggetto aveva "vincolato" un'abitazione di proprietà a soddisfare le esigenze abitative della propria famiglia (una sorta di fondo patrimoniale in solitaria). Evidenti le ragioni, afferenti al principio generale della responsabilità patrimoniale, per negare ingresso ad una siffatta figura.

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