Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ.: sconta l'imposta di donazione anche senza trasferimento del bene, sulla base del mero effetto di rafforzamento della garanzia patrimoniale in favore di terzi. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3735 del 24 febbraio 2015)

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui al 47^ comma dell'art. 2 Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la quale prende espressamente in considerazione anche la costituzione di vincoli di destinazione, è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, laddove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. L'imposta in questione, non abbisogna, quindi, dell'arricchimento, risultando a tal fine sufficiente quella classica sulle successioni e donazioni, nelle quali il presupposto applicativo è appunto il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario.
Gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter c.c., in quanto idonei a produrre un vincolo di destinazione con effetti reali inerenti alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico perché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, rientrano nell'area applicativa del 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006.
L'atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma del 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n.286/06.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante, dal punto di vista tributario, la pronunzia in questione, tale da determinare la non convenienza economica dell'intera operazione. Sia il trust, sia il vincolo di destinazione si prestano ad essere fruiti quali schemi atti a produrre l'effetto del rafforzamento della garanzia patrimoniale genericamente già presente a carico del debitore in favore di entità quali banche, creditori specifici, istituti assicurativi per finalità quali la buona sorte di procedure concordatarie. L'orientamento fino ad ora prevalente era nel senso di escludere che l'effetto della semplice istituzione del vincolo potesse dar luogo all'insorgenza del presupposto impositivo, di cui all'art.2 comma 47 del d.l. 262/2006 in base al quale "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni..." Ciò starebbe a significare che l'imposta sarebbe istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli e non già sul trasferimento dei beni e dei diritti, come accade per la successione a causa di morte e per la donazione. Una cosa è pagare l'imposta di registro in misura fissa (200 euro), altra cosa è pagare l'8% sul valore dei beni oggetto del vincolo.

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