Vincolo alberghiero e nullità del contratto preliminare per lottizzazione abusiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23367 del 3 novembre 2014)

Il contratto preliminare di compravendita, che abbia ad oggetto singole unità immobiliari già comprese in una struttura alberghiera, è nullo per contrasto con la normativa in tema di lottizzazione abusiva, per la modifica dell'originaria destinazione d'uso, purché si accerti sia l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale idonea alla gestione dei servizi comuni e alla locazione dei singoli appartamenti compravenduti, sia la parcellizzazione del complesso immobiliare in alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La parcellizzazione dell'immobile gravato da vincolo alberghiero in una pluralità di unità suscettibili di essere occupate stabilmente viene a configurare il reato di lottizzazione abusiva in ogni caso, quand'anche gli strumenti urbanistici permettessero una fruizione alternativa. Tuttavia l'accertamento di una siffatta condizione, cui seguirebbe la nullità dello strumento contrattuale avente ad oggetto gli immobili in parola, presuppone una ricognizione di un duplice aspetto: a) l'esistenza o meno di un'organizzazione imprenditoriale di gestione alberghiera, b) la parcellizzazione delle unità immobiliari di cui si compone il complesso.
In tema di reato di lottizzazione abusiva conseguente alla modificazione della destinazione d’uso di unità immobiliari si veda anche Cass. Pen., Sez. III, 36294/2011.

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