Viene tassata la plusvalenza realizzata attraverso la cessione di suoli al consorzio Asi per atto notarile, non configurandosi lottizzazione ai sensi dell'art.67 lettera a) del dpr 917/1986. (CTR Potenza, Sez. III, sent. n. 41 del 27 gennaio 2016)

Le cessioni effettuate attraverso gli atti notarili indicati nell'avviso di accertamento, lungi dal provare la vendita di suoli lottizzati per iniziativa privata comprova una cessione volontaria dei suoli al fine di evitare le lungaggini di una procedura ablatoria azionabile dal Consorzio di sviluppo industriale e surrogabile con atti di diritto privato quali le cessioni notarili in oggetto, secondo espressa previsione statutaria del Consorzio legittimato ad agire anche jure privatorum.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'alienante aveva ricevuto i terreni in parte in esito a donazione, in parte per successione a causa di morte, successivamente vendendoli dopo l'intervenuta lottizzazione. Ciò premesso, il quesito di fondo è se dovesse, ai fini della tassazione della plusvalenza, essere applicato il trattamento fiscale di cui alla lettera a) dell'art.67 dpr 917/1986 ovvero quello di cui alla lettera b). La Corte ha sentenziato in quest'ultima direzione dal momento che agli atti si è ricavata unicamente la presenza di "uno strumento urbanistico attuativo adottato dal Consorzio... per proprie finalità istituzionali, ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art.67 lettera a)".
Insomma: non si trattava di lottizzazione.

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