Versamento integrativo dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad atto immobiliare registrato telematicamente: responsabilità del notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 5016 del 12 marzo 2015)

La notificazione di un avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all'autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all' art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto di compravendita. Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è ben vero che il notaio è e rimane responsabile di imposta in riferimento all'imposta principale di registro, è tuttavia da rimarcare che sono tenuti a corrispondere il tributo principalmente le parti dell'atto stesso. Nel caso di specie il pubblico ufficiale aveva errato nel liquidare l'atto registrato telematicamente. Il fatto che lo stesso sia comunque responsabile d'imposta non toglie che, a tutti gli effetti, gli obbligati in via principale alla corresponsione della stessa siano le parti dell'atto.

Aggiungi un commento