Versamento del TFR sul conto cointestato a coniugi in comunione legale dei beni: effetti. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10942 del 27 maggio 2015)

Deve ritenersi che la circostanza dell’avvenuto versamento sul conto corrente cointestato fra i coniugi dell’importo riscosso da uno dei due a titolo di trattamento di fine rapporto lavorativo sia una circostanza che di per sé lascia presumere che l’intera somma sia stata da questi volontariamente conferita in comunione e sia, dunque, per la parte che eventualmente ancora ne residua, soggetta alla disciplina di cui all’art. 177, primo comma, lettera c), c.c..
Ne consegue che, in difetto di illustrazione da parte di detto coniuge delle ragioni di diritto che conducevano ad escludere tale effetto, il giudice del merito non avrebbe potuto ritenere implicitamente proposta neppure una domanda di accertamento negativo di non appartenenza della predetta porzione al patrimonio comune da dividere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Uno dei coniugi che vive in regime di comunione legale dei beni, dopo aver riscosso il trattamento di fine rapporto, provvede a versarlo sul conto cointestato. Quali effetti produce tale condotta? Va rilevato come, di per sè, prima di siffatta condotta, il TFR rappresenterebbe una somma di spettanza esclusiva del lavoratore che ha maturato il diritto alla percezione della stessa durante l'arco della propria vita lavorativa. Secondo i Giudici, il versamento da parte del marito sul conto cointestato "era circostanza che di per sè lasciava presumere che l'intera somma fosse stata da questi volontariamente conferita in comunione... ne consegue che in difetto di illustrazione da parte del ricorrente delle ragioni di diritto che conducevano ad escludere tale effetto, il giudice del merito non avrebbe potuto ritenere neppure implicitamente proposta neppure una domanda di accertamento (negativo) di non appartenenza della predetta porzione al patrimonio comune da dividere".

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