Vendite "a catena" e riacquisto entro l’anno di altro immobile. Mantenimento del beneficio prima casa. Prova di come ogni singolo acquisto sia stato seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione a propria abitazione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13958 dell’8 luglio 2016)

In caso di successivi atti di vendita dell'immobile e riacquisto entro l'anno di altro immobile, affinché il contribuente possa mantenere l'agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l'acquisto sia seguito dall'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La spettanza delle agevolazioni "prima casa" nell'ipotesi di acquisto-vendita-nuovo acquisto è agevolmente ritraibile dalla vigente normativa tributaria, sufficientemente chiara sul punto. Quello che viene convenientemente messo a fuoco nella pronunzia qui in commento è che occorre, a questo scopo, che in relazione a ciascun acquisto si sia verificata la condizione specifica dell'assunzione della residenza dell'acquirente, certificabile anagraficamente: il tutto a pena di revoca delle richieste agevolazioni. Giova osservare che già Cass. civile, sez. V 2016/2072 aveva statuito come nel caso di plurimi acquisti "a catena" spettasse al contribuente anche il recupero delle imposte già pagate a valere su quelle da pagare per il nuovo acquisto.

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