Vendita simulata: prova della simulazione assoluta. Rapporti con l'azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13345 del 30 giugno 2015)

In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia indaga il delicato tema della diversità dei presupposti che fondano l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, rimedi complementari ed antitetici. Infatti mentre l'azione revocatoria postula l'effettività dell'atto di disposizione, inteso per l'appunto a sottrarre un bene alla garanzia generica del patrimonio del debitore (atto di disposizione dunque assolutamente voluto e produttivo di effetti), l'azione di simulazione invece si fonda sull'intento dei contraenti di porre in essere una situazione giuridica apparente non conforme a quella realmente voluta, conducendo pertanto ad una declaratoria di inefficacia dell'atto che non si limita a manifestarsi soltanto per colui che ha effettuato l'impugnazione, ma per l'intero mondo giuridico. Va da sè come non sia certo agevole per colui che agisce dar conto dell'accordo simulatorio, per propria natura destinato a rimanere riservato.

Aggiungi un commento