Vendita in blocco e diritto di prelazione del conduttore. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3713 del 25 febbraio 2015)

Affinché ricorra la vendita in blocco - la quale esclude il sorgere in capo al conduttore dei diritti di prelazione o di riscatto - non è indispensabile che la vicenda traslativa riguardi l’intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia precisa il concetto di "vendita in blocco" che, come è noto, esclude la spettanza in capo al conduttore di immobili adibiti ad uso commerciale del diritto di prelazione legale di cui all'art.36 della legge 392/1978. Secondo la S.C. la vendita in blocco non si ha soltanto quando venga venduto l'intero stabile, ma anche quando vengano poste in vendita una pluralità di unità immobiliari fra loro confinanti. A contrariis, non si verifica "vendita in blocco" quando fossero offerte più unità immobiliari tra loro non contigue pur allocate nello stesso fabbricato, pur quando contestualmente disponibili per l'alienazione. In tal caso, pertanto, non conterebbe l'eventuale intento dell'aspirante alienante di definire una volta per tutte una cessione unitaria, dovendo tale interesse cedere il passo a quello, facente capo al conduttore, di poter acquisire l'immobile locatogli. Sulla differenza tra vendita in blocco e vendita cumulativa, cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III 13223/2010.

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