Vendita di terreno agricolo: agevolazioni fiscali IAP. (CTR Roma, Sez. II, sent. n. 966 del 18 febbraio 2015)

Le agevolazioni fiscali in caso di trasferimento di terreni agricoli previste dal D.lgs. n.99/2004 si applicano al coltivatore diretto iscritto presso l'apposita gestione previdenziale ed assistenziale e all'imprenditore agricolo professionale, iscritto presso la gestione previdenziale e assistenziale e le relative società con superamento di ogni questione sulla dimensione imprenditoriale perché la qualifica di IAP discende direttamente dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio CE n.1257/1999 del 17/05/1999 che, a differenza di quella di coltivatore diretto, definisce chi ha conoscenze e competenze professionali e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Di conseguenza, all'IAP non possono essere richiesti gli stessi adempimenti del coltivatore diretto che è, invece, colui che si dedica manualmente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame purché la forza del lavoro suo e della sua famiglia non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie una società agricola aveva invocato, nell'occasione dell'acquisto di un terreno agricolo, le agevolazioni fiscali di cui al d.lgs n.99/2004. Mentre l'attestato provvisorio er stato prodotto entro un anno dall'atto, quello definitivo solo svariati anni dopo il rogito. I requisiti previsti per poter fruire delle predette agevolazioni, tuttavia, prescindono da ogni riferimento ai dettami di cui alle previgenti disposizioni dettate in riferimento ai coltivatori diretti o alle famiglie diretto-coltivatrici.

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