Vendita di parcheggi condominiali. Verifica del rapporto di proporzionalitá tra volumetria e aree destinate a parcheggio. (Cass. Civ., Sez. VI-2, sent. n. 10851 dell’8 maggio 2013)

In tema di parcheggi condominiali il rispetto del vincolo di proporzionalità fra cubature complessive e aree destinate alla sosta dei veicoli come pertinenze delle unità immobiliari deve essere verificato al momento della realizzazione dell’edificio: ne consegue che, una volta adempiuto agli obblighi pubblicistici, il costruttore-venditore ben può alienare o trattenere la parte di autorimesse eccedente il vincolo originario ove manchi la prova che sia a lui imputabile la successiva sottrazione di parti progettualmente destinate a garage e ora trasformate in uso abitativo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'eccedenza dei posti auto realizzati rispetto a quelli obbligatori per legge in base al rapporto planivolumetrico da questa previsto sono liberamente alienabili, non soggiacendo alle prescrizioni vincolistiche che ne prescrivono l'asservimento alle unitá immobiliari abitative facenti parte del complesso condominiale.

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