Vendita di cosa solo parzialmente altrui. Conseguenze della ignoranza o meno in capo all'acquirente della situazione di (parziale) altruità del bene. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24144 del 26 novembre 2015)

L'ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l'ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze. Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l'art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell'ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sembra ricondurre l'ipotesi della vendita del bene parzialmente altrui soltanto sotto la previsione normativa di cui all'art. 1478 cod.civ., senza considerare quella di cui al susseguente art. 1480 cod.civ., il cui titolo pure espressamente ne evoca la fattispecie specifica ("vendita di cosa parzialmente di altri"). Di quest'ultima disposizione si recuperano tuttavia le prescrizioni specifiche, dal momento che la distinzione operata tra situazione di ignoranza o meno in capo all'acquirente circa l'altruità del bene, conduce comunque all'alternativa tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno ovvero semplice riduzione del prezzo ed istanza risarcitoria.

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