Vendita della "prima casa" prima dei cinque anni e collocamento in CIG: non costituisce di per sè prova della forza maggiore. Decadenza dalle agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 678 del 12 gennaio 2017)

Perde il beneficio fiscale sulla prima casa il contribuente che invoca la cassa integrazione come causa di forza maggiore della vendita dell'immobile. Il collocamento in CIG temporanea non è un'esimente se il contribuente non riesce a dimostrare che a causa dei minori introiti non può sostenere il pagamento delle rate del mutuo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La semplice collocazione in CIG temporanea non può essere dedotta sic et simpliciter come elemento che integra la forza maggiore allo scopo di prospettare l'insostenibilità del pagamento della rata di mutuo ed alla indispensabile susseguente alienazione dell'abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali "prima casa". Questa è la conclusione cui è pervenuta la S.C. in relazione ad un contribuente che non aveva dato puntualmente conto della relazione tra la propria peculiare posizione lavorativa (comunque connotata dalla temporaneità) e la sua condizione economica più generale, con riferimento alla pratica impossibilità di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto.

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