Vendita del bene appartenente alla comunione da parte di uno soltanto dei coniugi, azione revocatoria ordinaria: litisconsorzio necessario del coniuge rimasto estraneo all'alienazione? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26168 del 12 dicembre 2014)

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c. c., non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico era stata promossa da parte di un istituto di credito azione revocatoria creditrice di uno dei coniugi avverso l'atto di disposizione del bene appartenente alla comunione legale posto in essere da costui. Esperito vittoriosamente il detto rimedio, l'altro coniuge, rimasto fino allora estraneo al giudizio, eccepiva la valida costituzione del contraddittorio. La S.C. respinge la relativa domanda: il litisconsorzio necessario è tale soltanto quando venga domandata al Giudice una pronunzia che incida sul diritto di proprietà, mentre non sussiste ogniqualvolta si intenda ottenere una pronunzia incidente sulla validità ed efficacia dell'atto negoziale, come nell'ipotesi in considerazione, comportante la mera inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore che abbia agito mediante azione revocatoria.

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