Vendita contestuale di beni plurimi ed azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18034 del 25 luglio 2013)

In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della scientia fraudis può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si incentra sull'apprezzamento del profilo probatorio di una alienazione seriale e contemporanea di beni a familiari, seguita dall'ulteriore vendita degli stessi beni a terzi da parte di chi li aveva precedentemente acquisiti. Il tutto con la precisazione che tra i primi atti di alienazione ed i susseguenti era stata trascritta domanda giudiziale intesa ad ottenere la revoca delle vendite.
Appare evidente che, in una siffatta ipotesi, sia insita nella dinamica negoziale la scientia fraudis che conduce alla dichiarazione di inefficacia delle negoziazioni in frode ai creditori.

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