Vanno rimosse le piante poste a una distanza minore a quella legale anche senza la prova di un danno specifico. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14008 del 19 giugno 2014)

In base all’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l’estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell’esistenza di un’effettiva turbativa; la finalità delle norme citate, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall’invasione delle radici e dei rami altrui.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le norme assunte in considerazione sono poste a tutela della proprietà in sé considerata: ne segue che le piante che non rispettino i limiti in esse previste devono essere rimosse anche a prescindere dalla sussistenza di un pregiudizio specifico in capo al titolare del fondo confinante.

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