Valutazione ex ante con riferimento al divieto, per il notaio, di stipulare atti idonei a soddisfare interessi propri. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26848 del 29 novembre 2013)

Il divieto previsto dall'art. 28, n. 3, della legge n. 89/1913, che interdice al notaio di rogare atti che contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie o alcuno dei suoi parenti o affini, in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, o persone di cui sia procuratore, è posto a presidio della terzietà del notaio stesso, garantendo la tutela anticipata dell'imparzialità e della trasparenza della sua attività, sicché la valutazione dell'esistenza di un interesse personale del rogante, o degli altri soggetti che sono indicati nella norma, va effettuata ex ante, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti non abbiano in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello che conta è l'attitudine ad assumere una posizione in conflitto di interesse e non la concretezza del pregiudizio. Nel caso di specie (peraltro risalente al 1939) nello stesso atto con il quale un terreno era stato alienato da un soggetto ad un altro veniva parallelamente costituita una servitù prediale a vantaggio di un fondo di proprietà del notaio rogante.

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