Valenza processuale del nuovo art. 2929 bis cod.civ.: ciò che conta è la data del pignoramento e non quella del precetto. (Tribunale di Ferrara, 29 settembre 2015)

La norma ex art. 2929 bis c.c. (d.l. n. 83/2015, art. 23) prevede una forma di azione revocatoria nei confronti di un atto gratuito che comporti pregiudizio della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, che viene esercitata in uno con il pignoramento laddove l’inefficacia dell’atto dispositivo è effetto del medesimo pignoramento che implicitamente contiene in sé un’azione revocatoria sommaria, il cui dispiegamento nel merito è lasciato alla fase eventuale della opposizione del debitore: ne consegue che la norma, avente valenza processuale, soggiace alla regola della applicazione della legge processuale nel tempo e pertanto il pignoramento effettuato dopo il 27 giugno 2015 sviluppa l’effetto processuale previsto nel momento in cui viene posto in essere, atteso che la data di inizio del procedimento esecutivo deve va fatta coincidere con l’atto di pignoramento e con la sua notifica al debitore e non già con la notifica dell’atto prodromico del precetto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco l'efficacia della norma introdotta con il d.l. 83/2015, conv. con la legge 6 agosto 2015 n. 132. La natura processuale dell'art.2929 bis cod.civ. da conto dell'efficacia temporale della norma. L'operatività di essa è tale da importarne l'applicabilità a tutti i procedimenti esecutivi intrapresi dopo la data della entrata in vigore (27 giugno 2015). Questa conclusione vale anche quando l'atto di disposizione sia stato posto in essere in un tempo antecedente, vale a dire quando la norma non esisteva (cfr. in tal senso Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2015). Ma da quando si può dire intrapresa l'esecuzione? Dal momento in cui si procede con il pignoramento, mentre l'atto di precetto ne è fuori.

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