Utili ripartibili tra i soci di una società in accomandita semplice: se vi sono perdite pregresse occorre anzitutto provvedere alla copertura, senza che possa essere invocato l'obbligo dell'accomandatario a far fronte alle obbligazioni sociali con l'intero suo patrimonio. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23 del 3 gennaio 2017)

Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza pone in luce la funzione del capitale sociale nelle società di persone, con speciale riferimento all'accomandita semplice. Dal momento che la misura del capitale non svolge (se non in senso assolutamente secondario) una funzione di protezione dei creditori sociali, non risulta infatti obbligatorio procedere, nell'ipotesi in cui si verifichino perdite superiori alla misura del capitale (evento d'altronde non certo infrequente) ad operazioni di riduzione del capitale ovvero di ricapitalizzazione in alternativa alla messa in liquidazione. Infatti v'è sempre la garanzia costituita dalla responsabilità del socio accomandatario, il quale risponde delle obbligazioni sociali con il suo patrimonio. In questo senso "portare a nuovo" le perdite subite nell'esercizio ha senso unicamente da un punto di vista contabile: in tanto saranno distribuibili utili successivamente, in quanto siano state preventivamente sanate tali perdite con le nuove attività. Diversamente opinando si giungerebbe alla pretesa, illogica, che la perdita debba essere immediatamente ripianata ponendola a carico del socio accomandatario. In tal modo, nel corso del susseguente esercizio attivo, diverrebbero distribuibili utili che altrimenti dovrebbero prioritariamente essere destinati al ripianamento delle predette passività generatesi in precedenza.

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