Usucapione del diritto di servitù e modo di esercizio del diritto. Servitù apparenti e non apparenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1616 del 27 gennaio 2014)

In forza del principio tantum praescriptum quantum possessum, la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nell'ipotesi specifica si trattava di una servitù di scolo di acque meteoriche che, scorrendo lungo un alveo visibile sul fondo dominante, erano poi incanalate in una condotta interrata posta sul fondo servente. Esclusa la prova dell'intervenuta usucapione della servitù nell'arco temporale durante il quale lo scorrimento delle acque era intervenuto in maniera visibile sul fondo servente nel tempo precedente l'interramento, ci si domanda se tale fatto (determinando la non apparenza della servitù) sia o meno rilevante ai fini dell'acquisizione del diritto. La risposta è affermativa: se ne è dedotto che, in difetto di opere apparenti (anche se poste sul fondo dominante, ma inequivocamente destinate all'esercizio della servitù) non si può ritenere costituito per usucapione il relativo diritto. Insomma: l'interramento del condotto interrompe il corso del termine ad usucapionem, dando luogo alla decorrenza di un ulteriore termine ventennale.

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