Usucapibilità del bene da parte del singolo comproprietario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 5416 dell’8 marzo 2011)

Il comproprietario può usucapire la quota degli altri senza necessità di una vera e propria interversione, ma deve estendere il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusività, godendone in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui e in modo da evidenziare la volontà di possedere uti dominus e non più semplicemente uti condominus , non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso, dall’amministrazione e dalla manutenzione del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali siano, in concreto, le condotte idonee a integrare gli estremi del possesso esclusivo che valga ad escludere il compossesso degli altri comunisti, è elemento invero non del tutto pacifico. La giurisprudenza pare, al riguardo, variamente orientata a seconda del fatto che venga in esame la condotta di uno dei contitolari del bene i condominio ovvero il comportamento di uno dei coeredi rispetto a quanto ricada in comunione incidentale ereditaria.
Nella prima ipotesi i requisiti parrebbero meno stringenti, mentre nella seconda, al contrario, sembrerebbe richiesta una maggiore incisività, culminante nella esternazione del mutamento del titolo del possesso.
Cfr. al riguardo Cass. civile, sez. II 2002/13921, che ha affermato che il coerede che intenda invocare l'usucapione "ha l'onere di provare d'aver quanto meno tenuto un contegno atto a dimostrare inequivocabilmente l'intervenuto mutamento dell'animus possidendi, con palese manifestazione del volere, diretta tanto a escludere qualsiasi possibilità per gli altri coeredi d'instaurare un analogo rapporto con il bene stesso, quanto a esercitare il diritto in via esclusiva".
Cfr. tuttavia la più recente Cass. civile, sez. II 2011/4467 secondo la quale non serve alcun atto di interversione del possesso.

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