Usi civici. Profili processuali nel giudizio in materia di usi civici: inammissibilità dell’integrazione del contraddittorio nel reclamo contro la sentenza commissariale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9621 del 5 maggio 2014)

In tema di usi civici, l'art. 4 della l. n. 1078/1930, nell'escludere l'integrazione del contraddittorio in appello nei riguardi dei controinteressati al gravame, manifestamente non viola gli artt. 24 e 111 Cost., essendo la deroga all'art. 331 c.p.c. giustificata dall'interesse pubblico alla speditezza dei giudizi di demanialità civica e non essendo il processo ordinario di cognizione paradigma assoluto del "giusto processo".

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo è costituito dalla indispensabilità o meno che sia integrato il contradditorio nel giudizio di secondo grado se l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado in materia di accertamento di usi civici non sia stato notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Sul punto la S.C. ribadisce come non sia applicabile il litisconsorzio necessario. Il reclamo è conseguentemente ammissibile anche se non siano state citate le parti che avrebbero avuto lo stesso interesse del reclamante.
Inversamente è inammissibile il reclamo quando non siano stati citati nei termini i soggetti aventi un interesse a conservare la decisione di primo grado.

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