Usi civici. Procedimento di legittimazione di cui si contesta la legittimità. Giurisdizione del Commissario agli usi civici per la declaratoria di nullità degli atti di disposizione conseguenti. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 9829 del 7 maggio 2014)

Appartiene alla giurisdizione del Commissario agli usi civici (nella specie, per l'Abruzzo) la domanda diretta a dichiarare la nullità di contratti dispositivi, in favore di un privato, di terreni gravati da uso civico, trattandosi di questione che presuppone la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova osservare come, ai sensi del II comma dell'art.29 della legge 1929 n.1766 "I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate". Circa la portata di tale disposizione anche all'esito del deferimento alle Regioni ed alle Province di molte delle competenze in materia, è il caso di rammentare come sia intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consentiva la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.

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