Unico documento deducente una pluralità di compravendite. Litisconsorzio necessario tra venditori nel giudizio concernente la simulazione dell’atto? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 20294 del 25 settembre 2014)

Qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in questione illustra assai bene un concetto noto nella tecnica redazionale notarile: gli atti che contengono una pluralità di luoghi negoziali. Il termine "atto" è connotato da una potenziale equivocità. Da un lato può indicare il documento che contiene l'attività negoziale, dall'altro evoca il luogo negoziale. In questa accezione un unico documento può contenere una pluralità di "atti", per tali intendendosi gli luoghi negoziali.
La comprensione di ciò rende palese l'impianto logico della pronunzia in esame. Nella fattispecie si trattava di valutare la sussistenza di eventuale litisconsorzio necessario tra i venditori in relazione al promuovimento dell'azione di simulazione e dell'azione revocataria. Tale esigenza non si pone nell'ipotesi in cui si tratti di atto in più luoghi negoziali, ciascuno dei quali conservi indipendenza l'uno rispetto all'altro.

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