Unicità della definizione “abitazione non di lusso” ai fini dei benefici fiscali "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5691 del 12 marzo 2014)

In tema di agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, l'art. 10 del D.M. 2 agosto 1969, a tenore del quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961", va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", atteso che soltanto tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi in quel momento vigenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la natura meramente interpretativa e transitoria dell'art.10 del d.m. 2 agosto 1969 nel suo riferirsi al d.dm. 4 dicembre 1961 (riferimento assente dalla l. 243/1993 che ha introdotto con l'art.16 comma 1 lettera a) nell'art.1 parte prima allegata al Dpr 131/1986 il comma relativo alle agevolazioni "prima casa".

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