Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (DLgs 19/09/2012, n. 169)

E' stato emanato il DLgs 19 settembre 2012, n. 169, recante "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento, efficace dal 17 ottobre 2012, viene a modificare il titolo V del testo unico bancario (TUB), relativamente alla disciplina degli operatori finanziari, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, parallelamente modificando, seppure non sostanzialmente, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (relativo alla prevenzione del riciclaggio). Più specificamente l'art. 18 del provvedimento ha inserito un comma 1-bis nell'art. 23 del citato decreto n. 231/2007, relativo al c.d. obbligo di astensione. Se non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere o ad operazioni in corso di realizzazione, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio/antiterrorismo, devono restituire al cliente "i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza", liquidandone il relativo importo esclusivamente tramite bonifico su un conto corrente bancario che il cliente stesso deve indicare. Detto "trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela".
L'art. 18, comma 2, novellando il decreto n. 141 del 2010, fornisce un'interpretazione autentica dei commi 5 e 7 dell'art. 49 del decreto n. 231. Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1000 euro devono essere emessi, trasferiti e presentati all'incasso con l'indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di un soggetto diverso costituiscono una violazione della normativa.
Mutata la disciplina sanzionatoria che assiste la violazione delle norme restrittive per l'uso del contante. In particolare, l'art. 18, comma 1, lett. dd), inserisce un comma 7-bis nell'art. 58 del decreto n. 231. Per le violazioni dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 (divieto di trasferimento del contante; caratteristiche degli assegni e dei vaglia) e del comma 1 dell'art. 51 (obbligo di comunicazione al MEF) dello stesso decreto n. 231, la sanzione non possa essere inferiore nel minimo a 3.000 euro (importo aumentato di cinque volte per importi dell'operazione superiori a 50.000 euro).

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