Tutela del marchio anche quando alla parola "principale" viene collegata altra locuzione. (Appello di Roma, 14 gennaio 2013)

In materia di contraffazione di marchi, dal rischio anche di una semplice associazione tra due segni, con conseguente indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio tutelato, soprattutto se sussiste una sostanziale affinità dei prodotti commercializzati poiché tutti riconducibili allo stesso ambito merceologico, deriva la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2598 c.c. per la configurabilità della concorrenza sleale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno del ragionamento della Corte di merito è la decettività, l'attitudine ingannevole del segno distintivo. Quando il sindacato su questo decisivo punto fosse positivo, non si potrebbe escludere una valutazione in chiave di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale.
Nella specie un marchio "forte" (registrato e non concettualmente riconducibile ai prodotti in relazione ai quali rinveniva utilizzo) è stato riconosciuto tutelabile rispetto all'uso della stessa parola unita ad un altro termine, generico.

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