Trust e soggettività giuridica: non è valida la notifica del pignoramento effettuata al trust. (Tribunale di Reggio Emilia, 25 febbraio 2014)

Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente. Il trust è soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti. La notifica dell’atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalide, e la nullità è rilevabile d’ufficio, se eseguite nei confronti del trust, dovendo invece notifica e trascrizione di atti riguardanti i beni in trust essere eseguite nei confronti del trustee.

Commento

(di Daniele Minussi)
La costituzione in trust di attività vale semplicemente ad investire il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica) di una funzione peculiare che determina la segregazione dei beni assegnatigli rispetto a quelli dei quali risulta titolare in proprio. Ne segue che l'eventuale esecuzione dei beni in trust non può che vedere, quale soggetto destinatario del procedimento, il trustee: costui non è il legale rappresentante del trust, bensì viene ad impersonarne l'essenza, data l'inesistenza di una dualità soggettiva in riferimento alla nozione stessa dell'istituto.

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