Trust autodichiarato? Sconta l’imposta di registro in misura fissa. (CTP Modena, Sez. I, sent. n. 848 del 26 gennaio 2015)

Il trust c.d. "autodichiarato" non è istituito a beneficio di un soggetto terzo diverso dal disponente, esistendo anzi una corrispondenza fra settlor e trustee. Ne segue che il vincolo di destinazione non può essere di per sé presupposto per l’imposizione proporzionale. Viene infatti a mancare quella distinzione di ruoli all’interno del trust che avrebbe generato trasferimento di proprietà dei beni con conseguente arricchimento del settlor quale presupposto per l’imposizione dell’imposta proporzionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia di per sè perviene a conclusioni banali ed apparentemente scontate: nel trust "autodichiarato" infatti disponente e trustee sono la stessa persona. Ne discende che non si verifica alcun trasferimento di proprietà dei beni in trust, che permangono nel patrimonio di colui che ne era il precedente titolare. Nella fattispecie l'effetto che si produce in conseguenza dell'istituzione del trust è semplicemente quello di operare una segregazione patrimoniale sia pure nell'ambito della sfera del solo soggetto al quale i beni sono riferibili. Quale il profilo impositivo di una siffatta negoziazione? La registrazione a tassa fissa appare l'unico esito logico, Tale conclusione tuttavia era stata revocata in dubbio da una giurisprudenza che faceva leva sulla istituzione del vincolo, ex se considerata (cfr.Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3735 del 24 febbraio 2015). La sentenza in esame (ancorchè promanante da una Corte di merito) ritorna sul tema (sul quale già peraltro di era espressa Cass. civile, sez. V del 2015 numero 25478), ponendo rimedio rispetto ad un risultato ermeneutico non certo amichevole per il contribuente.

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