Trust: sequestro conservativo penale disposto sui beni immobili conferiti. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46137 del 7 novembre 2014)

È legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in "trust" dall'imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità.
È pienamente legittimo il provvedimento di sequestro conservativo disposto sui beni immobili appartenenti ad un trust quando dalle indagini preliminari emerge la piena trasparenza della finalità elusiva della costituzione del trust, posto in essere come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stato costituito un trust definito come "sham", vale a dire come simulato, allo scopo cioè di creare un'apparente segregazione patrimoniale che, nella specie, era finalizzata a vanificare i diritti dei creditori. Il provvedimento, avente natura penale, era stato emesso in via cautelare in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, sul presupposto della non indispensabilità di una preventiva azione volta a far dichiarare l'atto costitutivo del trust come oggetto di una fattispecie simulata.
Cfr., in relazione all'attuale inutilità della costituzione di trust, vincoli di destinazione ovvero di alienazioni gratuite quale strumento di sottrazione dei beni all'esecuzione, il disposto dell'art.2929 bis cod.civ..

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